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Previdenza
Previdenza

L’estensione del programma di sicurezza sociale anche agli invalidi civili risale alla Legge 118/71.

La normativa degli anni settanta, facendo leva su principi per altro già presenti nella nostra Costituzione, afferma il concetto di "assistenza economica" che intende garantire la sicurezza sociale a categorie, via via sempre più ampie, di disabili.

In Italia esistono varie forme di assistenza economica diversificate secondo le categorie di invalidità cui sono ascritte: i ciechi, i sordi, gli invalidi per lavoro, per servizio, gli invalidi di guerra e gli invalidi civili. La diversità di trattamento fa riferimento all’Ente che eroga tali provvidenze,;nel caso dei ciechi, sordomuti e invalidi civili è lo Stato a garantire l’assistenza economica; ai disabili per ragioni di guerra, di lavoro o di servizio le prestazioni economiche continuative sono erogate dagli Enti previdenziali.

La normativa prevede che l’accesso alle diverse provvidenze economiche sia regolato in base alla gravità dell’invalidità; è pertanto necessario accertare il grado di invalidità civile, definito in termini percentuali, ed il suo eventuale progressivo peggioramento. L’accertamento dell’Invalidità civile è di competenza della apposita Commissione Medica presso l’ASL di riferimento per la propria zona di residenza.

In base al grado di invalidità riconosciuto, la persona consegue il diritto a differenti provvidenze economiche: pensioni d’inabilità, assegni, -subordinati entrambi ai limiti di reddito previsti dal Governo- indennità .

A fianco dell provvidenze economiche, vi sono poi forme assistenziali economiche indirette, quali Agevolazioni/Esenzioni/Contributi/Indennizzi; si tratta di riduzioni o esenzioni dal pagamento dell’I.V.A. e agevolazioni quali deducibilità e detraibilità di spese sostenute per assistenza medica, specialistica e protesica. Va ricordato che in corrispondenza di trattamenti economici complementari, ovvero là dove la persona disabile ha diritto a due diverse provvidenze, queste non sono esigibili entrambe; tuttavia, l’interessato ha facoltà di scegliere quella che risulta per lui più vantaggiosa.

Per l’ottenimento delle provvidenze economiche è necessario, dunque, che venga accertato il grado di invalidità civile presso la competente ASL.

Ottenuta la certificazione utile a beneficiare delle provvidenze suddette, si acquisisce il diritto agli importi arretrati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

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Pensioni

Le Pensioni di invalidità vengono erogate dall’INPS ai cittadini, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, riconosciuti invalidi civili e con totale inabilità al lavoro (cioè pari al 100%); è pertanto necessario che entrambe le situazioni, invalidità e inabilità al lavoro, vengano opportunamente accertate e certificate dalla Commissione medica presso la competente Azienda Sanitaria Locale.

La concessione è subordinata a determinati limiti di reddito annuo, assoggettabili all’IRPEF e costituenti base imponibile, annualmente determinati dalla legge "collegata" alla Legge Finanziaria.

Per l’anno 2005 il limite massimo è di 13.739.69 euro.

Viene erogata per 13 mensilità per un importo mensile pari a 233.87 euro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità.

Al compimento del 65° anno d’età, in sostituzione a questo tipo di pensione, i cittadini disabili ricevono la Pensione sociale da parte dell’INPS. Se l’importo di quest’ultima dovesse risultare inferiore alla pensione di invalidità verrà corrisposta la differenza a titolo di assegno.

Per quanti hanno accertato, invece, una inabilità al lavoro pari al 100% (inabilità totale) viene erogata, (in sostituzione della pensione di invalidità civile) una pensione di invalidità , il cui ammontare viene definito in relazione ai contributi già versati durante il lavoro svolto. Se l’inabilità accertata è superiore invece ai 2/3 (dunque non totale), condizione che permette lo svolgimento di un’attività lavorativa, si può ottenere un assegno ordinario di invalidità oltre a quanto percepito dal lavoro svolto. In entrambi i casi (pensione e assegno di inabilità) è richiesto un requisito di natura contributiva, bisogna cioè aver versato all’INPS almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la domanda.

L’assegno ordinario di invalidità viene corrisposto dall’INPS per tre anni; esso può essere confermato per tre volte consecutive, dopo di che diventa definitivo.

Questa disciplina vale per i dipendenti di aziende private. Diversamente, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono fare riferimento all’Inpdap, che utilizza un regime differente per l’accertamento dell’inabilità e per l’accesso alle prestazioni.

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Assegni

L’Assegno Mensile di Assistenza, elargito per 13 mensilità ed a specifiche condizioni di reddito, viene erogato dall’INPS per gli invalidi civili con invalidità accertata tra il 74% ed il 99% in età tra i 18 e i 65 anni non occupati, ma iscritti al collocamento mirato o, se la situazione lo impedisce, in possesso di certificato di incollocabilità lavorativa.

Se all’invalidità si aggiunge anche l’inabilità totale al lavoro e l’interessato è impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di accompagnatore o ha bisogno di assistenza continua può chiedere anche l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

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Indennità

Le indennità sono prestazioni concesse al solo titolo della minorazione senza considerare i limiti di età o di reddito. Tra queste rientrano l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile di frequenza.

L’indennità di accompagnamento viene erogata agli invalidi civili con invalidità accertata al 100%, nell’impossibilità di deambulare in maniera autonoma e che necessitano, quindi, di un accompagnatore, oppure non sono in grado di compiere atti quotidiani della vita e che pertanto hanno bisogno di assistenza continua di una persona.

L’indennità di accompagnamento è corrisposta per 12 mensilità, indipendentemente dal reddito o dall’età della persona invalida e previo accertamento della cittadinanza italiana e della residenza sul territorio (la sua concessione è comunque prevista anche per i cittadini della Comunità europea che risiedono in Italia).

Tale provvidenza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative e con la concessione della pensione di inabilità.

Per i minori di 18 anni, invalidi civili ai quali sono state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro giovane età, è prevista l’erogazione dell’indennità mensile di frequenza. Viene corrisposta per 12 mensilità a condizione che l’interessato stia frequentando un percorso scolastico o formativo professionale o riabilitativo.

Tale indennità è dunque incompatibile con ricoveri continuativi e permanenti della persona, con l’indennità di accompagnamento, l’indennità speciali (che competono ai ciechi parziali) e l’indennità di comunicazione (concessa ai sordi e muti indipendentemente dall’età e dalle condizioni economiche) e pertanto, nei casi di incompatibilità tra due trattamenti previdenziali di indennità, l’interessato può optare per il trattamento più favorevole.

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Normativa

Legge n.448 del 28 dicembre 2002 (Legge Finanziaria per il 2002), art.38 "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati";

Legge n.388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria per il 2001), art.80 "Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi";

Circolare informativa INPDAP n.75 del 27 dicembre 2001
"Articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n.388 – Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi";

Circolare informativa INPS n.29 del 30 gennaio 2002
"Articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n.388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n.834";

Legge - 08/11/2000 n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Decreto Ministeriale - 01/03/2000
"Determinazione, per l'anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse."

Circolare - INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni 15/12/1999 n. 217
"Rinnovo delle pensioni per l'anno 2000"

Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/11/1998"
Periodicità di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili."

Circolare - INPS 20/08/1998 n. 192
"Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili. Articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Decreto Legislativo - 31/03/1998 n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59."

Decreto Legislativo - 30/04/1997 n. 157
"Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziale di invalidità e inabilità."

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Link utili